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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 3
Scelta dell’area per valutazione di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura regionale competente”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
2 bis. Per la definizione dell’area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell’onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una
breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall’onda conseguente il potenziale collasso
dello sbarramento, con le modalità riportate nell’allegato A1
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.