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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 25
Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni.(articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 ) Inserimento dell’articolo 23 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.
1. Dopo l’articolo 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 23 bis Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009 )
1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione delll'articolo 114 del Sito esternod.lgs 152/2016 , e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al Sito esternod.pr. 1363/1959 , ivi compresi gli impianti di cui all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40,comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'Sito esternoarticolo 43, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Sito esternolegge del 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006 ;
3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'articolo 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:
a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;
d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;
g) periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di di approvazione del progetto.
4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico :
a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale).
b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione .”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.