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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 20
Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. (articolo 8, articolo 9, articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14, comma 3, lettera e) l.r. 64/2009 ). Modifiche all’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. La rubrica dell'articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituita dalla seguente:
Chiusura dell’esercizio dell’impianto. Cessazione ed abbandono dell’invaso. Demolizioni. ( articolo 8, articolo 9 , articolo 10, articolo 11quater commi 6 e 7 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009 )
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo periodo, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
3. Al comma 1 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, secondo periodo, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competent
e”;
4. Al comma 2 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma :
3 bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi.
6. Al comma 6 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
7. Al comma 7 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla struttura regionale competente
”;
8. Al comma 8 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
9. Il comma 9, lettera a) dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:
a) quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11, quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009
;
10. Al comma 9, lettera b) dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la struttura regionale competente
”;
11. Al comma 9 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
b bis))in ogni caso, quando è disposta d’ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’impianto nonchè il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18 bis e del comma 8 del presente articolo
”;
12. Il comma 10 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato;
13. Il comma 11 dell’articolo 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.