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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 19
Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 ). Inserimento dell’articolo 18 bis nel d.p.g.r. 18/R/2010
1. Dopo l’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 18 bis Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11 quater comma 7, articolo 11 quinqiues comma 2, articolo 13, comma 12 della l.r. 64/2009 )
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 13, comma 1 e 2, della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente che accerti l’esercizio di impianti in violazione delle disposizioni
del Capo III della medesima l.r. 64/2009 e del presente Capo, prescrive d’ufficio, al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell’impianto oppure al proprietario del fondo su cui esso sorge, gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione. In
caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell’autorizzazione prescritta, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 9.
2. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare
l’immediata realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.