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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 18
Autorizzazione in sanatoria ( articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009 ). Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 18 Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g) quater) e 3 bis l.r. 64/2009 ).
1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all’art. 11 bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);
b) il progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
2. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di
rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4) con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed
accessorie, nonché della strada di accesso, le condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo di cui all’articolo 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell’impianto.
3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria,
l’interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare all’istanza di autorizzazione in sanatoria una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4 La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, autorizza in sanatoria l’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, nelle more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente :
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1,rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3 ;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1 comma, 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da autorizzare in sanatoria c rientranti elle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di autorizzazione in sanatoria di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti .
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.