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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 17
Regolarizzazione degli impianti ( articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo 14, commi 2, lettera g bis), g)quater e 3bis l.r. 64/2009 )Sostituzione dell’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/2010
1. L’articolo 17 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente :
Art. 17 Regolarizzazione degli impianti (, articolo 11 ter, commi 2,3 e 4, articolo 11 quater e articolo
14, commi 2, lettera g bis), g) quater e 3bis l.r. 64/2009 )
1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali :
a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4 ;
b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente:
1. l’individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
2. il rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata ;
3. calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
4. aggiornata documentazione fotografica;
2. Per gli impianti da regolarizzare di cui all’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell' articolo 16 bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:
a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all’impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4), con l’indicazione dello stato di manutenzione dell’opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, delle condizioni di stabilità dei versanti ;
b) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, corredato di:
1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
3) rilievo dello stato di fatto dell’impianto, rappresentato in scala adeguata;
4) aggiornata documentazione fotografica;
3.Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di regolarizzazione, l'interessato che intenda proseguire l’esercizio dell’impianto, è tenuto ai sensi dell’articolo 11quater, comma 5 della l.r, 64/2009 ad allegare alla domanda una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza delle stesse.
4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, dichiara la regolarizzazione dell’impianto, contestualmente all’approvazione del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell’impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. Copia
del provvedimento di regolarizzazione è trasmesso al richiedente dalla struttura regionale competente.
5. In caso mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura competente, nel more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone
tempestivamente :
a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'articolo 16 bis comma 3 ;
b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.
6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r. 64/2009 , la la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da regolarizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
7. Il procedimento di regolarizzazione di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.
8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall’articolo 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.