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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 16
Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter , comma 1 l.r. 64/2009 ). Inserimento dell’articolo 16 bis del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Dopo l’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:
Art. 16 bis Valutazione delle denunce di esistenza (articolo 11 bis e articolo 11 ter , comma 1 l.r. 64/2009 ).
1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2 della l.r. 64/2009 , risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, regolarmente autorizzati, collaudati,se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta alla prosecuzione ed esercizio, previa approvazione del foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio dell’impianto debitamente sottoscritto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. Fatti salvi gli adempimenti previsti all’articolo 1, comma 5 bis e articolo 2 bis della l.r 64/2009 , la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di cui al comma 1, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5 ter) della l.r 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.
3. Per la tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009 , può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, secondo l’Allegato A1, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, corredate, rispettivamente, dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 1 o di cui all'articolo 18, comma 1. Nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell’impianto, la struttura regionale competente ne autorizza provvisoriamente la prosecuzione all’esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
4. In relazione alla la tipologia di impianti per i quali , ai sensi dell’art. 11 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009 , non può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 16, un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata rispettivamente dalla documentazione di cui all'articolo 17, comma 2 e all’articolo 18, comma 2.
5. Il procedimento di valutazione delle denunce di esistenza si conclude con provvedimento espresso, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia di opere od impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.