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Regolamento 20 dicembre 2017, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/2010
1. Il punto 1 del considerato è sostituito dal seguente :
“1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1 ) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 ), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materi di difesa del suolo alla Regione;”
2. la lettera b) del punto 2 dei considerato è sostituita dalla seguente:
b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilità, di applicare , caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del Sito esternod.p.r. 1363/1959 , per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l’incolumità pubblica;
”.
3. Il punto 5 del considerato è sostituito dal seguente :
5. si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto
”;
4. Il punto 6 del considerato è soppresso;
5. Il punto 7 del considerato è soppresso;
6. Il punto 8 del considerato è sostituito dal seguente :
8. si è, quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la
trasparenza dell’attività amministrativa” e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”)
nonché alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Sito esternoDecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124 )
”;
7. Il punto 9 del considerato è sostituito dal seguente :
9. in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD. Lgs. 112/1998 ) è sorta, inoltre, l’esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale
:”
a) per gli impianti esclusi dall’applicazione del Sito esternod.p.r. 1363/1959 , una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all’Sito esternoart. 114 del D. Lgs. 152/2006 , indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;
b) per i nuovi impianti soggetti al Sito esternod.p.r. 1363/1959 , ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico;
8. Dopo il punto 9 del considerato è inserito il seguente punto :
10. si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.