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Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017

Art. 5
Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017 )
1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura regionale, viene data al soggetto istante comunicazione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale, allorquando è stata effettuata la verifica sui seguenti oggetti:
a) dichiarazioni in merito ai requisiti dei donanti che presentano l'istanza di agevolazione fiscale;
b) dichiarazioni in merito ai requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;
c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative e programmatorie di cui all'articolo 2.
2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai donanti nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
3. I donanti trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la documentazione attestante l’erogazione liberale secondo le modalità di cui all'articolo 1 (2)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.

. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale.
3 bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 18/2017 non può eccedere annualmente l'importo di euro 100.000,00 anche se derivante da distinte erogazioni liberali effettuate da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2017. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.

4. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, altri sistemi di pagamento previsti dall'Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
5. Entro il 15 febbraio di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, al fine di conseguire l'equilibrio delle risorse disponibili, provvede alle eventuali rimodulazioni tra i progetti di cui all'articolo 2.
6. Entro il 15 marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l’elenco delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente, nonché dei relativi beneficiari, e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.