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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 3
Requisito della capacità professionale (articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007 )
1. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali dell’imprenditore agricolo è riconosciuto d'ufficio oppure accertato tramite esame.
2. La capacità è riconosciuta d'ufficio quando ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
b) aver esercitato per due anni l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato, amministratore delle società di capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura;
c) possesso della qualifica di operatore biologico, per i produttori agricoli, attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda;
d) aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all'articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione. Sono esonerati dall’obbligo di partecipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un’azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.
3. Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera d) deve avere almeno il seguente contenuto:
a) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
b ) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) normative fiscali e tributarie per l’agricoltura;
d) gestione dell’organizzazione generale dell’impresa agricola;
e) gestione delle risorse produttive;
f) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
g ) sicurezza del lavoro in agricoltura;
h) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
i) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell’impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
l) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un’impresa agraria.
4. In carenza delle ipotesi di riconoscimento d'ufficio, il soggetto deve sottoporsi a un esame orale per comprovare le proprie conoscenze e competenze professionali. La commissione valuta le conoscenze generali del candidato sulle materie di cui al comma 3 e la competenza tecnica dello stesso in relazione alla propria esperienza professionale in azienda.
5. La commissione d’esame di cui al comma 4, almeno una per ufficio territoriale regionale, è nominata ai sensi della lettera k bis), del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti e si riunisce quando vi siano almeno quindici domande di esame e comunque almeno due volte l'anno, una a semestre. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.