Regolamento 5 settembre 2017, n. 48/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ). (2)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
TITOLO IV
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
CAPO I
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
Art. 50
Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'
articolo 3, comma 4 della l. 157/1992 .

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale. (1)
4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.
5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalità di cui al comma 3.
6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l’opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.
Note del Redattore: