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Regolamento 8 agosto 2017, n. 45/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole "
la concessione può essere rilasciata
" sono sostituite dalle seguenti: "
la stessa può essere rilasciata
".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso.
".
3. Al comma 4 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola "
temporanee
" è sostituita dalla seguente: "
brevi
".
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere d), e) e f), non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.