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Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 9
Disposizioni per l’individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani
1. Gli ambiti periurbani di cui all’articolo 67 della l.r. 65/2014 sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale.
2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), nonché in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.