Menù di navigazione

Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 10
Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente
1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel piano operativo è riferita, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, lettere a) e c), della l.r. 65/2014 , sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale.
2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 , classificano gli immobili ritenuti di rilevante valore storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), in conformità con le disposizioni di cui al titolo IV capo III della l.r. 65/2014 .
3. Il piano operativo contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il piano operativo può contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento delle categorie funzionali degli immobili e complessi edilizi di cui ai commi 1 e 2, che a seguito della classificazione effettuata non risultino adeguate con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.
5. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del piano operativo, accertano e valutano altresì lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.