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Regolamento 11 aprile 2017, n. 19/R

Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 . (1)

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 12
Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura operativa regionale sono pubblicati i modelli di istanza, ai fini VIA e a fini autorizzativi. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 11.

2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell' Sito esternoarticolo 17 bis della l. 241/1990 .

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 1 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 9 .

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Capo e articoli, nello stesso contenuti, abrogati con d.p.g.r. 9 ottobre 2019, n. 62/R, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.