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Regolamento 29 marzo 2017, n. 14/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ”)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 4
Classificazione. Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g. r. 46/R/2004
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Classificazione
1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è utilizzato il logo che rappresenta il girasole.
2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta il girasole sono definite dal d.m. 13 febbraio 2013 e indicate nell’allegato B, parte I.
3. Il livello di classificazione minimo pari a un girasole è attribuito con il titolo abilitativo.
4. Le strutture agrituristiche che offrono il soggiorno con pernottamento sono classificate con un numero di girasoli, compreso fra uno e cinque, che indica il livello dell’offerta di
ospitalità rurale.
5. Per le aziende di cui al comma 4 l’attribuzione del livello di classificazione superiore a uno è stabilita in relazione al possesso dei requisiti indicati nell’allegato B, parte II.
6. La stampa dei requisiti inerenti la classificazione dichiarati dall’imprenditore deve essere esposta al pubblico all’interno dell’azienda in luogo ben visibile.
7. Entro il 31 dicembre 2017 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 14/R, adeguano la classificazione utilizzando il logo con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui all’allegato B parte II, risulti superiore a uno.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.