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Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R

Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 12
Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalla struttura regionale competente avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 25/1998 .
2. I controlli degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti sono effettuati in condizioni ordinarie di esercizio degli stessi, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno un controllo ogni due anni.
3. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, si tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, oppure nelle comunicazioni di inizio attività di cui all'Sito esternoarticolo 216 del d.lgs 152/2006 .
4. La struttura regionale competente trasmette all'ARPAT, al fine dell'inserimento nell'ambito delle banche dati gestite dalla medesima Agenzia, una scheda riepilogativa degli elementi essenziali dell'autorizzazione rilasciata, nonché delle relative modifiche, in particolare con riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche e alle attività svolte da ciascun impianto autorizzato.
5. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvato lo schema di scheda da trasmettere all'ARPAT.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.