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Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

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Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 7
Specifiche tecniche
1. Ai fini della produzione delle basi informative di cui all'articolo 3, comma 2, mediante decreto del dirigente della struttura regionale competente, la Regione definisce apposite specifiche tecniche di realizzazione in coerenza con gli indirizzi europei e la normativa nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.
2. Ai fini della produzione coordinata delle basi informative di cui all'articolo 3, comma 3, e per garantire l'interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell’ambito del sistema regionale (22)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 35.

, la Regione, sentiti gli altri enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, approva specifiche tecniche comuni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.