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Regolamento 6 marzo 2017, n. 6/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 3
Riconoscimento delle attività formative. Modifiche all'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'
articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002
, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.