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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 3
- Istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione
1. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell’informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della l.r.65/2014 e del presente regolamento.
2. Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell’informazione e della partecipazione nell’atto di avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
3. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’articolo 37, comma 3 della l.r.65/2014 .
4. Nei procedimenti di pianificazione intercomunale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r.65/2014 , il garante è individuato dall’ente responsabile dell’esercizio associato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.