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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana. Esso disciplina, inoltre:
a) l’istituzione e l’individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione sul territorio regionale;
b) la nomina del garante regionale;
c) la conferenza dei garanti;
d) il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;
e) il rapporto del garante regionale con l’Autorità della partecipazione;
f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 );
g) forme, modalità e livelli prestazionali dell’informazione e della partecipazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.