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Regolamento 19 ottobre 2016, n. 73/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;


visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


visto l'articolo 66 comma 3 dello Statuto;


vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)ed in particolare l'articolo 4;


vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 maggio 2016;


vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema di regolamento n. 597 del 21 giugno 2016;


visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


visto il parere favorevole della terza commissione consiliare competente espresso in data 28 luglio 2016;


visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 984.


Considerato quanto segue:


• La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di essere attuate e sviluppate con il presente regolamento.


• Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalità di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.


• Occorre intestare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali.


• In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione consiliare, relativo all' introduzione di procedure semplificate per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della l.r. 65/2014 prevedono procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica unicamente nell’ambito del territorio urbanizzato.


• E’ possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei comuni, prevedendo che l’adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l’individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all’interno dello strumento di pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 65/2014, e che l’esatta localizzazione del cimitero avvenga in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, ossia il piano operativo di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 65/2014, preliminarmente all’approvazione del progetto dell’impianto.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d’affezione, così come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri degli animali d’affezione).
Art. 2
Localizzazione dei cimiteri
1. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati all’interno delle aree considerate idonee dagli strumenti della pianificazione territoriale comunale e a tal fine individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in base alle indicazioni del presente regolamento.
2. Nella realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di idonee fasce di rispetto, libere da insediamenti, intorno alle aree di inumazione e cremazione, della dimensione minima pari a 100 metri all'interno del territorio urbanizzato, come definito dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e pari a 50 metri all'esterno di tale territorio.
Art. 3
Procedimento autorizzativo
1. I privati interessati alla realizzazione o all’ampliamento di cimiteri per animali d’affezione devono richiedere al comune, tramite lo sportello unico del comune, il rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 134 della l.r. 65/2014. L’istanza deve essere corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo per le opere edilizie ai sensi della l.r. 65/2014, anche dalla seguente documentazione:
a) relazione idrogeologica della zona interessata dall’intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;
b) relazione tecnico-sanitaria contenente:
b1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
b2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
b3) l’indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
b4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 141 della l.r. 65/2014, il comune richiede tramite lo sportello unico parere igienico-sanitario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica della locale Azienda USL.
3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati avviene previa approvazione di un progetto unitario convenzionato, ai sensi dell'articolo 121 della l.r. 65/2014. Nella convenzione o atto d’obbligo il soggetto attuatore si impegna a:
a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;
b) mantenere la destinazione d’uso prevista dallo strumento della pianificazione urbanistica comunale;
c) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento;
d) sostenere integralmente le spese relative all’integrale rimessa in pristino dell’area a seguito di dismissione.
4. Nel progetto sono individuate le fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2.
5. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere di cui al comma 2.
Art. 4
Caratteristiche del terreno
1. I campi destinati all’interramento delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.
2. I campi destinati all’interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.
Art. 5
Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri
1. All’interno del cimitero devono essere presenti:
a) aree di seppellimento;
b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della legge 31 luglio 2002, n. 179);
c) registro;
d) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per portatori di handicap;
f) deposito attrezzi.
2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un’ altezza minima di 1,80 metri dal piano esterno di campagna.
3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.
4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto, di larghezza minima non inferiore a 50 centimetri, per consentire un facile accesso ai visitatori.
Art. 6
Registro dei cimiteri
1. Il gestore del cimitero per animali d’affezione è tenuto a compilare un registro nel quale vengono annotati cronologicamente tipo di animale (specie, razza, sesso), peso, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interramento o data di incenerimento.
Art. 7
Modalità di trattamento delle spoglie
1. Le spoglie di animali d’affezione possono essere trattate mediante seppellimento o cremazione.
2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
3. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l’identificazione dell’animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).
Art. 8
Inumazione
1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.
2. Ciascuna fossa per il seppellimento deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 35 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 35 chilogrammi di peso.
Art. 9
Cremazione
1. Le spoglie animali destinate all’incenerimento vengono avviate all’impianto prima possibile dopo l’arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all’eliminazione, all’interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all’attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L’incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
Art. 10
Requisiti degli impianti di cremazione
1. L’incenerimento delle spoglie di animali d’affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.
2. L’impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all’articolo 6 ed all’allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
3. L’impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
4. L’impianto accoglie esclusivamente gli animali d’affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all’articolo 11.
5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l’accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.
6. L’impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.
7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.
8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l’osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell’aria dagli inquinanti atmosferici.
9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell’animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie od essere consegnati ai proprietari.
Art. 11
Esumazione
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo dieci anni per animali di grande taglia e dopo cinque anni per animali di piccola taglia.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell’autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell’animale per altra sepoltura o incenerimento.
Art. 12
Dismissione dei cimiteri
1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.
2. Il comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario alla azienda unità sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell’ambiente.
3. E’ comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall’ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10 anni dall’ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.
Art. 13
Vigilanza
1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull’applicazione del presente regolamento spetta al comune, che si avvale delle aziende unità sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.
Art.14
Obblighi di adeguamento
1. I comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'articolo 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I comuni, preliminarmente all’approvazione del progetto unitario convenzionato di cui all’articolo 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all’interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art.15
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, non si applicano ai cimiteri per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è già stata presentata istanza di permesso di costruire.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.