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Regolamento 19 ottobre 2016, n. 73/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;


visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


visto l'articolo 66 comma 3 dello Statuto;


vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)ed in particolare l'articolo 4;


vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 maggio 2016;


vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema di regolamento n. 597 del 21 giugno 2016;


visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


visto il parere favorevole della terza commissione consiliare competente espresso in data 28 luglio 2016;


visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 984.


Considerato quanto segue:


• La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di essere attuate e sviluppate con il presente regolamento.


• Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalità di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.


• Occorre intestare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali.


• In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione consiliare, relativo all' introduzione di procedure semplificate per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della l.r. 65/2014 prevedono procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica unicamente nell’ambito del territorio urbanizzato.


• E’ possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei comuni, prevedendo che l’adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l’individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all’interno dello strumento di pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 65/2014, e che l’esatta localizzazione del cimitero avvenga in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, ossia il piano operativo di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 65/2014, preliminarmente all’approvazione del progetto dell’impianto.


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.