Menù di navigazione

Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 13 ter
Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014) (27)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 4.

1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014, l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l’imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d’uso, per la durata del programma aziendale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.