Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 13 ter
Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014) (27)
1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014, l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l’imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d’uso, per la durata del programma aziendale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.