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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004
1. L'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali
1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:
a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;
b) l’elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;
c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente
alla progettazione e realizzazione dell'opera.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.