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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004. Programmazione degli interventi
1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Interventi previsti negli atti di programmazione regionale
1. La previsione di un’opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell’infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l' inserimento dell’opera nel programma regionale dei lavori pubblici.
2. L’inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:
a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;
b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;
c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;
d) condizioni di sviluppo territoriale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.