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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. - 2 Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.
2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città
Metropolitana.
3 Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l’intervento, se il parere della Regione è
favorevole.
5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.