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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis nel d.p.g.r. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali
1. Dopo l'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali
1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell’analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.