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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 13
Sostituzione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004. Modifiche ai contratti di appalto
1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Modifiche di contratti di appalto
1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell’intervento, le province e la Città metropolitana:
a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;
b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l’autorizzazione alla Regione.
2. A seguito dell’approvazione della modifica del contratto d’appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l’eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.