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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004. Erogazione delle risorse
1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Erogazione delle risorse
1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:
a) all’avvio della progettazione per le spese tecniche relative all’esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
b) all’aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all’esecuzione dell’intervento.
3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all’articolo 3, a seguito dell’approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell’inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
4. L’erogazione del primo finanziamento relativo all’esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all’articolo 3 è effettuata a partire dall’aggiudicazione dell’opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell’importo lavori relativo all’intero intervento.
5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l’avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.
6. La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare
erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.
7. A conclusione dei lavori, dopo l’effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.
8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.