Menù di navigazione

Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all’articolo 13, comma 4.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:
2. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell’intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.