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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 10
Inserimento dell'articolo 10 bis al d.p.g.r.41/R/2004
1. Dopo l'articolo 10 del d.p.g.r.41/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 10 - bis Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province
1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.
2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.