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Regolamento 24 agosto 2016, n. 62/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione
1. L'articolo 1 del d.p.g.r. 41/R/2004 è sostituito dal seguente.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall’
articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
), quali, in particolare:
a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l’attività di
impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento
degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;
b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della
legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
(Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla
l.r. 88/1998
in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla
l.r. 42/1998
in materia di trasporto pubblico locale, alla
l.r. 1/2005
in materia di governo del territorio, alla
l.r. 19/2011
in materia di sicurezza stradale);
c) la verifica dei progetti delle strade regionali;
d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;
e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;
f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.
2. Ai sensi dell’
articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l’esercizio delle funzioni di cui all’
articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998
, alle rispettive strutture.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.