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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

CAPO I
Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione
Art. 4
Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:
a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
b) con gli atti di intesa interregionale;
c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di:
a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l’eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un’autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L’autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell’impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell’autodichiarazione;
d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l’impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all’indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, fra le quali, in particolare:
a) l’utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento;
b) l’integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l’accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all’entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.
Art. 5
Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico (14)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5.

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) il concessionario sia individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all’articolo 47;
b ) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell’opera idraulica esistente ancorché modificata;
c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell’opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall’autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell’opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell’ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel casi di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
Art. 6
Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 7
Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici
1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 5.
2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell’Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell’applicazione delle riduzioni del canone di cui all’articolo 16, l’ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.
3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.
4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso agricolo, è effettuata tenendo conto:
a) dei criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall’uso irriguo;
b) dei criteri indicati nell’allegato C al presente regolamento, con riferimento all’utilizzazione specifica irrigua.
5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso potabile:
a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.
Art. 8
Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura
1. Per le finalità di cui all'Sito esternoarticolo 98, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.
2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.
Art. 9
Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , nell’esercizio degli adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 ), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012 ; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.