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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 88
Obblighi informativi della Regione
1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:
a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3;
b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della l.r. 80/2015 , con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII, del presente regolamento;
d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 ;
e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.
2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l’inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.
4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.