Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 87
Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione
1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:
a) la categoria d’uso;
b) il quantitativo di acqua concesso;
c) la modulazione del quantitativi nel corso dell’anno solare;
d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4 , comma 5;
e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del r.d. 1775/1933.
3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell’articolo 7 e, ove necessario, sentito l’interessato, avvia d’ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d’acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.