Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 81
Concessioni preferenziali
1. La concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:
a) a colui che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17 , ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino distrettuale (65) competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.
5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.
7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d’uso di cui all’articolo 3:
a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;
b) prevedere le misure di risparmio dell’uso di acqua di cui all’articolo 4.
8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67. (66)
9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012 , in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
11. Ai sensi dell’articolo 96 del d.lgs. 152/2006 , il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di canone provvisorio stabilito (66) sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.
12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.
13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell’istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.