Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 70
Sostituzione di pozzi
1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l’approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente concessionato, costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei caso in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.