Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 64
Disposizioni generali (48)
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.