Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 63
Verifica e monitoraggio delle garanzie
1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016 .
3. Ove sia accertata l' assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.