Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 57
Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche
1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39), il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39) presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
3. Il settore competente provvede:
a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;
c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.