Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 34
Gestione dei flussi informativi. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all’
articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , i dati misurati con le modalità di cui all’articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell’articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all’Autorità di bacino ed all’autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione
con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L’aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.
3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell’Autorità di bacino, dispone l’anticipazione della cadenza temporale dell’aggiornamento della banca dati.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.