Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 31
Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.
”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione
del primo censimento di cui
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 ,
con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.