Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 28
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
“
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’
articolo 92 del d.lgs. 152/2006 ;
3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.