Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 11
Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico
1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005 , il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.