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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 8
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l’occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:
a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;
b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;
c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904;
d) occupazioni di corsi d'acqua (12)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 5.

, in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;
e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;
f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni , vasche di carico e altre opere accessorie;
g) immissioni e convogliamento di acque reflue;
h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;
i) aree ormeggio;
l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.