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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 41
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.