Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 31
Cauzione
1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.
2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all’anno, la cauzione non è dovuta. (41)
3. La cauzione è costituita mediante (42) previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del dirigente del settore competente (42), successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell’atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.