Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 30
Canone ricognitorio
1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:
a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;
b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 . Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300. (40)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.