Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 3
Concessione
1. Salvo disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.
2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente del settore regionale (2) competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente del settore competente (2) e, fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.
3. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6(3), al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.
4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:
a) concessioni di aree demaniali;
b) concessioni per l’utilizzo del demanio idrico.
6. Non è soggetto al rilascio di concessione l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrante nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall’occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.
7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.